Non solo in via individuale, ma anche ad associazioni ed enti è concessa la legittimazione ad agire nei casi di discriminazioni collettive determinate dalla diversa "nazionalità". E l'Inps non può negare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo l'assegno per il nucleo familiare a far data dal primo luglio 2013 in quanto costituisce condotta #discriminatoria in violazione della normativa UE vigente. A stabilire questi importanti principi, è la #Cassazione con la sentenza 11165/17, pubblicata l’8 maggio. I giudici della sezione lavoro della #Suprema-Corte, nel respingere il ricorso dell'ente previdenziale, hanno confermato la sentenza della Corte di appello che aveva accertato il carattere discriminatorio della condotta dell’istituto, responsabile di aver negato a uno straniero soggiornante in Italia da lungo periodo l’assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 65, della legge 48/1998 per difetto del requisito della cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell’Ue. La Corte evidenziava una discriminazione collettiva perché gli enti convenuti, nel rifiutarsi di concedere il beneficio ai cittadini stranieri soggiornanti da lungo periodo in Italia ed estranei all’Ue, avevano violato la normativa europea e, in particolare, la direttiva 2003/109/CE sulla parità di trattamento in materia di prestazioni, assistenza e protezione sociale. A seguito di lunga e articolata disamina su legittimazione ad agire e discriminazioni collettive, i giudici di legittimità arrivano a formulare due principi di diritto, secondo i quali: «Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità (ex articoli 2 e 4 del decreto legislativo 215/03 e 43 testo unico 286/98) sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti nell’articolo 5 del decreto legislativo 215/03»; ed in più: «la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 65 della legge 448/98 per il periodo precedente all’1.7.2013 costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali previsto dalla direttiva 2003/109/CE e attuato dall’articolo 13, comma 1, della legge 97/2013». Una decisione, che oltre a costituire un autorevole precedente per le cause in corso, per Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", apre la strada alla possibilità di azioni analoghe, anche in sede collettiva, nel momento in cui gli enti previdenziali continueranno a perseverare in questo tipo di condotte discriminatorie fondate sul criterio della nazionalità anche per quanto riguarda coloro che sono regolarmente soggiornanti di lungo periodo nel nostro Paese.
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